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Art. 475 c.p. — Pena accessoria

Testo dell'articolo

Art. 475. Pena accessoria

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. 16

Aggiornamenti

16 Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione".

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Avv. Federico Papa
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