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Art. 474 quater c.p. - Circostanza attenuante

Testo dell'articolo

Art. 474 quater. Circostanza attenuante

(Circostanza attenuante). [modificato] Le pene previste dagli articoli [473](/it-IT/fonte/codice-penale/art-473) e [474](/it-IT/fonte/codice-penale/art-474) sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli [473](/it-IT/fonte/codice-penale/art-473) e [474](/it-IT/fonte/codice-penale/art-474), nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti [modificato] .

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