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Art. 444 c.p. — Commercio di sostanze alimentari nocive

Testo dell'articolo

Art. 444. Commercio di sostanze alimentari nocive

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte ne' adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquecento. La pena e' diminuita se la qualita' nociva delle sostanze e' nota alla persona che le acquista o le riceve.

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Avv. Federico Papa
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