Art. 443 c.p. — Commercio o somministrazione di medicinali guasti
Testo dell'articolo
Art. 443. Commercio o somministrazione di medicinali guasti
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.
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