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Art. 351 c.p. - Violazione della pubblica custodia di cose

Testo dell'articolo

Art. 351. Violazione della pubblica custodia di cose

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, e' punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.

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