Art. 350 c.p. — Agevolazione colposa
Testo dell'articolo
Art. 350. Agevolazione colposa
Se la violazione dei sigilli e' resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila [modificato] .
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