In vigoreNormativaCodice penale

Art. 280 ter c.p.

Testo dell'articolo

Art. 280 ter. Atti di terrorismo nucleare

E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

1) procura a se' o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresi' quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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