Art. 270 sexies c.p. — Condotte con finalita' di terrorismo
Testo dell'articolo
Art. 270 sexies. Condotte con finalita' di terrorismo
1. Sono considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. 256
Aggiornamenti
256 Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 , come modificato dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 , convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 , ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta'. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 270 sexies c.p.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
