Art. 270 septies c.p.
Testo dell'articolo
Art. 270 septies. Confisca
Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'[articolo 444](/it-IT/fonte/codice-penale/art-444) del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalita' di terrorismo di cui all'[articolo 270-sexies](/it-IT/fonte/codice-penale/art-270-sexies) e' sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto [modificato] .
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