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Art. 544 ter c.p. — Maltrattamento di animali

Testo dell'articolo

Art. 544 ter. Maltrattamento di animali

Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e [modificato] con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo e al secondo [modificato] comma deriva la morte dell'animale.

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Avv. Federico Papa
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