Art. 544 bis c.p. — Uccisione di animali
Testo dell'articolo
Art. 544 bis. Uccisione di animali
Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 [modificato] . Se il fatto e' commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000 [modificato] .
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