Art. 217 c.p. — Durata minima
Testo dell'articolo
Art. 217. Durata minima
L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata minima e' di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed e' di quattro anni per i delinquenti per tendenza.
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Note professionali
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