Art. 216 c.p. — Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro
Testo dell'articolo
Art. 216. Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro
Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:
1° coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
2° coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo piu' sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualita', della professionalita' o della tendenza a delinquere;
3° le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.
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