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Art. 215 c.p. — Specie

Testo dell'articolo

Art. 215. Specie

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive. Sono misure di sicurezza detentive:

1° l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

2° il ricovero in una casa di cura e di custodia;

3° il ricovero in un manicomio giudiziario;

4° il ricovero in un riformatorio giudiziario. Sono misure di sicurezza non detentive: 1° la liberta' vigilata; 2° il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni, o in una o piu' Provincie; 3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche; 4° l'espulsione dello straniero dallo Stato. Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la liberta' vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

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Avv. Federico Papa
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