Art. 17 c.p. — Pene principali: specie
Testo dell'articolo
Art. 17. Pene principali: specie
Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224;
2° l'ergastolo; 139
3° la reclusione;
4° la multa. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 1° l'arresto; 2° l'ammenda.
Aggiornamenti
139 La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".
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