Art. 694 c.p. — Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte
Testo dell'articolo
Art. 694. Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte
Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorita' entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsita' o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, e' punito con l'ammenda fino a lire duemila. 90
Aggiornamenti
90 La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera a che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste:
a) dagli articoli 669 , 672 , 687 , 693 e 694 del codice penale ".
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