Art. 675 c.p. — Collocamento pericoloso di cose
Testo dell'articolo
Art. 675. Collocamento pericoloso di cose
Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila [modificato] .
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