Art. 676 c.p. — Rovina di edifici o di altre costruzioni
Testo dell'articolo
Art. 676. Rovina di edifici o di altre costruzioni
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila [modificato] . Se dal fatto e' derivato pericolo alle persone, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire tremila.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 676 c.p.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
