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Art. 651 c.p. — Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale

Testo dell'articolo

Art. 651. Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identita' personale, sul proprio stato, o su altre qualita' personali, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.

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Avv. Federico Papa
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