Art. 651 c.p. — Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale
Testo dell'articolo
Art. 651. Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identita' personale, sul proprio stato, o su altre qualita' personali, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.
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Note professionali
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