Art. 652 c.p. — Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto
Testo dell'articolo
Art. 652. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto
Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 [modificato] . Se il colpevole da' informazioni o indicazioni mendaci, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000 [modificato] .
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 652 c.p.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
