Art. 559 c.p. — Adulterio
Testo dell'articolo
Art. 559. Adulterio
La moglie adultera e' punita con la reclusione fino a un anno. 42 Con la stessa pena e' punito il correo dell'adultera. 42 La pena e' della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. 46 Il delitto e' punibile a querela del marito. 46
Aggiornamenti
42 La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 dicembre 1968, n. 126 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/1968, n. 329), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo e del secondo comma del presente articolo.
46 La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell' art. 559, comma terzo del Codice penale e, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , la illegittimita' costituzionale dell' art. 559, comma quarto del Codice penale .
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Note professionali
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