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Art. 518 bis c.p. - Furto di beni culturali

Testo dell'articolo

Art. 518 bis. Furto di beni culturali

(Furto di beni culturali). [modificato] *Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per se' o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro

1.500. La pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato e' aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, e' commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.* [modificato]

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