Art. 518 c.p. - Pubblicazione della sentenza
Testo dell'articolo
Art. 518. Pubblicazione della sentenza
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per i reati di cui agli articoli [416](/it-IT/fonte/codice-penale/art-416) e [416-bis](/it-IT/fonte/codice-penale/art-416-bis) se l'associazione e' diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo [modificato] importa la pubblicazione della sentenza.
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