Art. 517 c.p. — Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Testo dell'articolo
Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Chiunque detiene per la vendita, [modificato] pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.
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