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Art. 516 c.p. — Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Testo dell'articolo

Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.

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Avv. Federico Papa
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