Art. 474 ter c.p.
Testo dell'articolo
Art. 474 ter. Circostanza aggravante
Se, fuori dai casi di cui all'[articolo 416](/it-IT/fonte/codice-penale/art-416), i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' organizzate, la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000. Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'[articolo 474](/it-IT/fonte/codice-penale/art-474), secondo comma. [modificato]
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