Art. 414 bis c.p. - Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia
Testo dell'articolo
Art. 414 bis. Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia
(Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). [modificato] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli [600-bis](/it-IT/fonte/codice-penale/art-600-bis), [600-ter](/it-IT/fonte/codice-penale/art-600-ter) e [600-quater](/it-IT/fonte/codice-penale/art-600-quater), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'[articolo 600-quater](/it-IT/fonte/codice-penale/art-600-quater).1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalita' di carattere artistico, letterario, storico o di costume [modificato] .
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