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Art. 414 c.p. — Istigazione a delinquere

Testo dell'articolo

Art. 414. Istigazione a delinquere

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o piu' reati e' punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1° con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2° con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire duemila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. Se si tratta di istigazione a commettere uno o piu' delitti e una o piu' contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1°. Alla pena stabilita nel numero 1° soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o piu' delitti. La pena prevista dal presente comma nonche' dal primo e dal secondo comma e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici. [modificato] Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanita' la pena e' aumentata della meta'. La pena e' aumentata fino a due terzi se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici. [modificato] 36

Aggiornamenti

36 Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera d che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all' art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 , se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

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