In vigoreNormativaCodice penale

Art. 387 bis c.p.

Testo dell'articolo

Art. 387 bis. Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'[articolo 473-bis](/it-IT/fonte/codice-penale/art-473-bis).70, primo comma, del codice di procedura civile, o [modificato] un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 364

Aggiornamenti

364 Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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