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Art. 7 c.p. — Reati commessi all'estero

Testo dell'articolo

Art. 7. Reati commessi all'estero

E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1° delitti contro la personalita' dello Stato italiano [modificato] ;

2° delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

3° delitti di falsita' in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;

4° delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

5° ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilita' della legge penale italiana.

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Avv. Federico Papa
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