Art. 22 c.p. — Ergastolo
Testo dell'articolo
Art. 22. Ergastolo
La pena dell'ergastolo e' perpetua, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al lavoro all'aperto. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634 . COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634 . 139
Aggiornamenti
139 La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 04/05/1994, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile".
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