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Art. 175 c.p. — Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

Testo dell'articolo

Art. 175. Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

Se, con una prima condanna, e' inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, puo' ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale. 100 108 La non menzione della condanna puo' essere altresi' concessa quando e' inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della liberta' personale per un tempo non superiore a trenta mesi. La non menzione della condanna puo' essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma. [modificato] Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente e' revocato. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 FEBBRAIO 1990, N. 19 .

Aggiornamenti

70 La Corte Costituzionale con sentenza 8-17 luglio 1975, n. 225 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/1975, n. 195), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte che esclude possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di applicabilita' del beneficio.

100 La Corte Costituzionale con sentenza 5-7 giugno 1984, n. 155 (in G.U. 1ª s.s. 13/06/1984, n. 162) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di applicabilita' del beneficio.

108 La Corte Costituzionale con sentenza 10-17 marzo 1988, n. 304 (in G.U. 1ª s.s. 23/03/1988, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziche' a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell' art. 135 cod. pen. .

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