Art. 135 c.p. — Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive
Testo dell'articolo
Art. 135. Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive
Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico, [modificato] si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
Aggiornamenti
24 La L. 12 luglio 1961, n. 603 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, si applica la disposizione sul ragguaglio delle pene preveduta dallo articolo 135 del Codice penale nel testo modificato dalla Presente legge".
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