Art. 155 c.p. — Accettazione della remissione
Testo dell'articolo
Art. 155. Accettazione della remissione
La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi e' ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di accettare la remissione. La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata. Per quanto riguarda la capacita' di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'articolo 153. Se il querelato e' un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facolta' di accettare la remissione e' esercitata da un curatore speciale.
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