Art. 133 bis c.p. — Condizioni economiche e patrimoniali
Testo dell'articolo
Art. 133 bis. Condizioni economiche e patrimoniali del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria
Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche e patrimoniali [modificato] del reo. Il giudice puo' aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche e patrimoniali [modificato] del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.
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