Art. 133 ter c.p. — Pagamento rateale della multa o dell'ammenda
Testo dell'articolo
Art. 133 ter. Pagamento rateale della multa o dell'ammenda
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali [modificato] del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta [modificato] . Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione. [modificato] In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento.
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