In vigoreNormativaCodice di procedura penale
Art. 29 c.p.p. — Cessazione del conflitto
Testo dell'articolo
Art. 29. Cessazione del conflitto
1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.
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