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Art. 29 c.p.p. — Cessazione del conflitto

Testo dell'articolo

Art. 29. Cessazione del conflitto

1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.

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Avv. Federico Papa
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