Art. 665 c.p.c. — Opposizione, provvedimenti del giudice
Testo dell'articolo
Art. 665. Opposizione, provvedimenti del giudice
Se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto. L'ordinanza e' immediatamente esecutiva, ma puo' essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese. COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 20 APRILE 1942, N. 504 [comma abrogato] .
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 665 c.p.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
