Art. 328 c.p.c. — Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta
Testo dell'articolo
Art. 328. Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta
Se, durante la decorrenza del termine di cui all'articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine stesso e' interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza e' rinnovata. Tale rinnovazione puo' essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto. Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine di cui all'articolo precedente e' prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento. 44
Aggiornamenti
44 La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-3 marzo 1986, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 12/3/1986, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all' art. 325 c.p.c. la morte la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso".
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