Art. 43 cod. pari opp. - Promozione delle azioni positive (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3
Testo dell'articolo
Art. 43. Promozione delle azioni positive (legge 10 aprile 1991, n
125, articolo 1, comma 3)
1. Le azioni positive di cui all'articolo 42 possono essere promosse dal Comitato di cui all'articolo 8 e dalle consigliere e dai consiglieri di parita' di cui all'articolo 12, dai centri per la parita' e le pari opportunita' a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai centri per l'impiego, [modificato] dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all' articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
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