In vigoreNormativaCodice Della Strada

Art. 88 D.Lgs. n. 285/1992 — Servizio di trasporto di cose per conto terzi

Testo dell'articolo

Art. 88. Servizio di trasporto di cose per conto terzi

##### Art. 88. - Servizio di trasporto di cose per conto terzi

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.

2. La carta di circolazione e' rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed e' accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298 , non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione e' punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 [modificato] . 4


Aggiornamenti

4 Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 88 D.Lgs. n. 285/1992

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale