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Art. 5 D.Lgs. n. 285/1992 — Regolamentazione della circolazione in generale

Testo dell'articolo

Art. 5. Regolamentazione della circolazione in generale

##### Art. 5. - Regolamentazione della circolazione in generale

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360 .

2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.

3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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