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Art. 170 cod. nav. — Contenuto del ruolo di equipaggio

Testo dell'articolo

Art. 170. Contenuto del ruolo di equipaggio

Il ruolo di equipaggio deve contenere:

1) il nome della nave;

2) il nome dell'armatore;

3) l'indicazione del rappresentante dell'armatore nominato a sensi dell'articolo 267;

4) l'indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento;

5) l'elenco delle persone dell'equipaggio, con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonche' del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso;

6) la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.

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Avv. Federico Papa
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