In vigoreNormativaCodice della navigazione

Art. 267 cod. nav. - Designazione di rappresentante

Testo dell'articolo

Art. 267. Designazione di rappresentante

Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalita' di cui agli articoli 265, terzo comma,266, l'armatore, se non e' domiciliato nel luogo dove e' l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell'autorita' preposta alla navigazione marittima o interna, si intende domiciliato.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 267 cod. nav.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale
edit.legal

Dalla norma all'atto, con le fonti a ogni passo

RicercaCodici, leggi e oltre 800 mila sentenze, con la vigenza di ogni articolo.
Chat con le fontiOgni risposta cita norme e sentenze che puoi aprire.
Editor per gli attiScrivi atti e pareri con la giurisprudenza a portata di mano.
Add-in WordLe stesse fonti nel documento su cui lavori.