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Art. 169 cod. nav. — Carte, libri e altri documenti

Testo dell'articolo

Art. 169. Carte, libri e altri documenti

Le carte di bordo sono, per le navi maggiori, l'atto di nazionalita' e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i galleggianti, la licenza. Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:

a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilita'; i certificati di bordo libero e di galleggiabilita'; i certificati di visita;

b) i documenti doganali e sanitari;

c) il giornale nautico;

d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti. Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti. Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilita', parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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