Art. 132 cod. nav. — Matricole, registri e documenti di lavoro del personale
Testo dell'articolo
Art. 132. Matricole, registri e documenti di lavoro del personale
Il personale navigante e' iscritto in matricole, ed e' munito di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi dei porti e' iscritto in registri ed e' munito di un libretto di ricognizione. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto. Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento.
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