Art. 131 cod. nav. — Personale addetto ai servizi dei porti
Testo dell'articolo
Art. 131. Personale addetto ai servizi dei porti
Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1) i lavoratori portuali;
2) i barcaioli. Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, puo' determinare altre categorie di personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego.
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