Art. 1159 cod. nav. — Mancanza di viveri necessari
Testo dell'articolo
Art. 1159. Mancanza di viveri necessari
Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle persone imbarcate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da un mese ad un anno ovvero della multa fino a lire cinquemila.
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