Art. 1158 cod. nav. — Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo
Testo dell'articolo
Art. 1158. Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo
Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o stranieri, che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l'obbligo a norma del presente codice, e' punito con la reclusione fino a due anni. La pena e' della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi; nei casi indicati nel comma precedente, le pene ivi previste sono ridotte alla meta'.
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