In vigoreNormativaCodice della navigazione

Art. 1112 cod. nav. — Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali

Testo dell'articolo

Art. 1112. Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali

Chiunque arbitrariamente ordina o fa taluna delle segnalazioni prescritte per la navigazione marittima o aerea ovvero rimuove i segnali per la detta navigazione e' punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire diecimila. Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato, omette di collocare i segnali predisposti per la sicurezza della navigazione marittima o aerea o comunque di provvedere alle misure imposte a tale scopo. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero di incendio, caduta o perdita di un aeromobile, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto e' previsto come piu' grave reato da altra disposizione di legge.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1112 cod. nav.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale